La modalità di erogazione del contributo in caso di inidoneità alla donazione è un argomento controverso quanto dibattuto. Facciamo un po’ di chiarezza
Nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2016, n. 55, è stato pubblicato il decreto 18 novembre 2015 “modalità di erogazione del contributo in caso di inidoneità alla donazione”, attuativo dell’articolo citato.
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative relative all’attuazione delle disposizioni in argomento per i lavoratori dipendenti del settore privato, con particolare riferimento al finanziamento degli oneri e al monitoraggio degli effetti finanziari da essi derivanti.
Per quanto di seguito non espressamente indicato, troveranno applicazione le istruzioni fornite nel tempo con riferimento al rimborso ai datori di lavoro della retribuzione corrisposta per le giornate di riposo fruite dal lavoratore che ha effettuato la donazione del sangue.
- Requisiti e misura del rimborso
L’INPS è tenuto a rimborsare il datore di lavoro per le retribuzioni in argomento corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato. In particolare, i sensi dell’art. 1 del decreto 18 novembre 2015 il lavoratore dipendente che sia stato accertato inidoneo alla donazione di sangue o emocomponenti ha diritto alla retribuzione limitatamente al tempo necessario all’accertamento della predetta inidoneità nei seguenti casi previsti al comma 1: - a) sospensione o esclusione del donatore per motivi sanitari, secondo i criteri di esclusione o sospensione dalla donazione, previsti dalla normativa vigente;
- b) mancata decorrenza dei tempi di sospensione, previsti dalla normativa vigente, tra una donazione e la successiva;
- c) rilevata esigenza di non procedere al prelievo per specifico emocomponente e/o gruppo sanguigno, in base alla programmazione dei bisogni trasfusionali.
Pertanto, qualora il lavoratore che si sia assentato dal lavoro per effettuare la donazione di sangue o di emocomponenti venga giudicato inidoneo alla donazione medesima a seguito delle motivazioni sopra delineate, il dipendente stesso avrà diritto alla retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta per le ore non lavorate comprese nell’intervallo di tempo necessario all’accertamento della predetta inidoneità.
Tale intervallo di tempo deve essere calcolato con riferimento sia al tempo di permanenza presso il centro trasfusionale sia a quello di spostamento dallo stesso alla sede di servizio.
Va altresì ricordato che, qualora il donatore (o aspirante tale), si rechi presso l’Unità di Raccolta solo per eseguire degli esami, le ore utilizzate verranno decurtate dalle ore di permesso/ferie.
Mentre, come detto precedentemente, se si risulterà inidonei alla donazione, si è comunque regolarmente retribuiti per il tempo impiegato (tempo di accertamento dell’inidoneità più viaggio di andata/ritorno) e non verranno scalate ore di permesso/ferie.
Se il donatore viene sottoposto in sala prelievi a venipuntura, la sua donazione verrà riconosciuta a tutti gli effetti anche se non portata completamente a termine.
Ricordiamo infine che, nell’ottobre 2013, è stato ripristinato il valore a fini pensionistici della donazione di sangue (la riforma Fornero del 2011 escludeva dal computo complessivo delle giornate lavorative dei dipendenti intenzionati a usufruire della pensione anticipata le assenze per la donazione di sangue).
Sappiate infine che, la legge individua i donatori di sangue come operatori sanitari, che concorrono al raggiungimento di un obiettivo fondamentale per il nostro Paese: l’autosufficienza di sangue, emocomponenti e medicinali plasmaderivati.
Speriamo di avervi finalmente chiarito le idee.
Buona donazione a tutti!
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